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                        STATUTO

della

CONFRATERNITA SS. TRINITA’

di TAGGIA

 

Art. 1

 

La Confraternita della SS. TRINITA’ , avente sede in P.zza SS. Trinità n. 2. CAP 18018 Comune di Taggia  Prov. Imperia    é un'associazione pubblica di fedeli eretta nel secolo XIII (1260). Essa è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di culto. La Confraternita è riconosciuta con Regio Decreto del 31 gennaio 1935 N. 453 alla riga N. 103 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 100 del Regno d’Italia in data 29/04/1935.

E’ iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Imperia – Ufficio Territoriale del Governo, al N° 1 di pagina 19 in data 29 giugno 2010.

 

Art. 2

La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.

Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:

a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;

b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;

e) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;

d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;

e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.

La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

 

Art. 3

 

La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di Ventimiglia San Remo. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

 

Art. 4

 

Possono far parte della Confraternita come confratelli i fedeli di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo statuto.

Sono soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della Confraternita.

 

Art. 5

 

L’ammissione dei membri effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell’interessato con la commendatizia di un Confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.

Per le persone che chiedono di partecipare alle attività formative e spirituali della Confraternita è sufficiente l’approvazione del Priore della stessa.

 

Art. 6

 

I Confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore e dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.

 

Art. 7

 

I membri cessano di appartenere alla Confraternita:

a) per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per tre anni e mancato pagamento di tre quote annuali ;

b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Confratello dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.

  

Art. 8

 

Gli organi della Confraternita sono:

a)    l'Assemblea,

b)    il Consiglio Direttivo,

c)    il Priore.

Gli officiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Tesoriere.

 

Art. 9

 

L'Assemblea, composta di tutti i membri effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria:

a)    su richiesta del Consiglio Direttivo,

b)    su richiesta di un decimo degli ascritti;

c)    su richiesta dell'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.

Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri confratelli in tutti i casi salvo le elezioni. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.

 

Art. 10

 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore, dai tre officiali e da cinque Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.

 

Art. 11

 

Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.

Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall'Ordinario diocesano.

Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

 

Art. 12

 

Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva il libro degli ascritti e dei verbali.

Il Tesoriere ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

 

Art. 13

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

 

Art. 14

 

Il Cappellano, nominato dall'Ordinario diocesano a sua discrezione, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

 

Art. 15

 

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali degli ascritti, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni dei libro quinto del codice di diritto canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea entro il 31 marzo e presentato all'Ordinario diocesano.

 La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Sono autorizzati ad operare su: conto bancoposta - conto corrente bancario o depositi risparmio il Priore ed il Tesoriere con firma disgiunta.

 

Art. 16

 

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia SS. Apostoli Giacomo  e Filippo di Taggia dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

 

Art. 17

 

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di Ventimiglia – San Remo può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

Art. 18

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice di Diritto Canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici e quanto disposto dallo Statuto per le Confraternite della Diocesi di Ventimiglia - San Remo  emanato dal Vescovo diocesano il 19 giugno 2009 e sue successive modifiche.

 

Art. 19

 

Il presente Statuto è intergrato da un Regolamento Interno. In tale documento sono contenute quelle  norme che servono per una migliore gestione della Confraternita.

 

Art. 20

 

Il presente Statuto si compone di venti articoli, entra in vigore dalla data di approvazione concessa dal Vescovo. Tale documento deve essere portato a conoscenza di tutti coloro che sono ascritti alla Confraternita raccomandando particolarmente ad ogni Confratello di osservarlo e farlo osservare scrupolosamente in ogni sua  parte.














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