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STATUTO
della
CONFRATERNITA SS. TRINITA’
di TAGGIA
Art. 1
La Confraternita della SS. TRINITA’ , avente
sede in P.zza SS. Trinità n. 2. CAP
18018 Comune di Taggia Prov.
Imperia é un'associazione pubblica di
fedeli eretta nel secolo XIII (1260). Essa è
un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di culto. La
Confraternita è riconosciuta con Regio Decreto del 31 gennaio 1935 N. 453 alla
riga N. 103 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 100 del Regno d’Italia in
data 29/04/1935.
E’ iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche
della Prefettura di Imperia – Ufficio Territoriale del Governo, al N° 1 di
pagina 19 in data 29 giugno 2010.
Art. 2
La
Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli,
l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.
Per
realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:
a)
vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare
pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e
un'efficace attività apostolica;
b)
promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;
e)
dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare,
soprattutto nelle feste tradizionali;
d)
favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di
categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di
ambiente;
e)
promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di
accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo
conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.
La
Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto,
a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre
1984 tra l'Italia e la Santa Sede.
Art. 3
La
Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione
dell'Ordinario della Diocesi di Ventimiglia San Remo. Essa promuove rapporti di
fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli
organismi ecclesiali della diocesi.
Art. 4
Possono
far parte della Confraternita come confratelli i fedeli di maggiore età che si
propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo
statuto.
Sono
soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della
Confraternita.
Art. 5
L’ammissione dei membri effettivi è deliberata dal
Consiglio Direttivo, previa domanda dell’interessato con la commendatizia di un
Confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio
Direttivo.
Per
le persone che chiedono di partecipare alle attività formative e spirituali
della Confraternita è sufficiente l’approvazione del Priore della stessa.
Art. 6
I
Confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di
partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota
annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto
che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e
l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla
celebrazione della Liturgia delle Ore e dalla recita del Rosario, dalla
partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.
Art. 7
I
membri cessano di appartenere alla Confraternita:
a)
per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente
dimissionari in caso di assenza continuata per tre anni e mancato pagamento di
tre quote annuali ;
b)
per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Confratello dimesso può
ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.
Art. 8
Gli
organi della Confraternita sono:
a) l'Assemblea,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Priore.
Gli
officiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il
Tesoriere.
Art. 9
L'Assemblea,
composta di tutti i membri effettivi, è il supremo organo deliberativo della
Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per
verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione
del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal
Consiglio e approvare le norme regolamentari.
L'Assemblea
può essere convocata in seduta straordinaria:
a) su richiesta del Consiglio Direttivo,
b) su richiesta di un decimo degli ascritti;
c) su richiesta dell'Ordinario diocesano.
La
convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del
giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.
Ogni confratello può essere
latore di non più di due deleghe di altri confratelli in tutti i casi salvo le
elezioni. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di
persona o per delega di almeno la metà dei confratelli; in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.
Art.
10
Il
Consiglio Direttivo è composto dal Priore, dai tre officiali e da cinque
Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno
degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica
fino al termine del triennio.
Art.
11
Il
Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la
rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.
Il
Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma
dall'Ordinario diocesano.
Il
Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in
presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.
Art.
12
Il
Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza.
Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue
funzioni fino al termine del triennio.
Il
Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva il libro
degli ascritti e dei verbali.
Il
Tesoriere ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.
Art.
13
Il
Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su
qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza
dell'Assemblea.
Il
Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli
atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico,
integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato
dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla
competente autorità ecclesiastica.
Occorre
inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma
massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o
artistico o donati alla chiesa ex voto.
Art.
14
Il
Cappellano, nominato dall'Ordinario diocesano a sua discrezione, ha la cura
pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli
partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
Art.
15
Il
patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali degli ascritti,
dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o
contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai
canoni dei libro quinto del codice di diritto canonico.
La
Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei
confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli
anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e
finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea entro il 31 marzo e
presentato all'Ordinario diocesano.
La quota o contributo associativo è
intrasmissibile e non rivalutabile. Sono
autorizzati ad operare su: conto bancoposta - conto corrente bancario o
depositi risparmio il Priore ed il Tesoriere con firma disgiunta.
Art.
16
La
Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo
diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.
In caso di estinzione della
Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia SS. Apostoli
Giacomo e Filippo di Taggia dal Vescovo
diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate
con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.
Art.
17
In
presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo
della diocesi di Ventimiglia – San Remo può nominare, ai sensi del can. 318, §
1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e
rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi
statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 18
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono
le norme contenute nel Codice di Diritto Canonico e le leggi italiane in quanto
applicabili agli enti ecclesiastici e quanto disposto dallo Statuto per le
Confraternite della Diocesi di Ventimiglia - San Remo emanato dal Vescovo diocesano il 19 giugno
2009 e sue successive modifiche.
Art. 19
Il presente Statuto è intergrato da un Regolamento
Interno. In tale documento sono contenute quelle norme che servono per una migliore gestione
della Confraternita.
Art. 20
Il presente Statuto si compone di venti articoli,
entra in vigore dalla data di approvazione concessa dal Vescovo. Tale documento
deve essere portato a conoscenza di tutti coloro che sono ascritti alla
Confraternita raccomandando particolarmente ad ogni Confratello di osservarlo e
farlo osservare scrupolosamente in ogni sua
parte.